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S.A.F.
SINDACATO AUTONOMO FORESTALE
CAPO I
COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Costituzione:
è costituito, con sede in Cagliari (CA). Sindacato Autonomo Forestale (SAF),
organizzazione autonoma libera e democratica di tutti gli appartenenti al Corpo
Forestale e di V.A. della Regione Sardegna.
Art. 2
Indipendenza del SAF:
Il SAF esercita la propria attività nella più assoluta indipendenza da influenze
e ingerenze di tipo politico e ideologico.
Art. 3
Finalità del SAF:
1) tutelare gli interessi, normativi, giuridici, professionali, previdenziali,
assistenziali, morali, economici e materiali degli iscritti
2) curare i rapporti e rinsaldare le linee di solidarietà e di collaborazione
tra il personale del CFVA, garantendo gli interessi e la rappresentanza di tutte
le categorie di personale iscritto al SAF, che sono indivisibili e rappresentati
unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione;
3) curare la collaborazione con gli altri Corpi Forestali;
4) stimolare l'Amministrazione regionale per il miglioramento delle capacità
professionali e del patrimonio culturale di tutto il personale;
5) promuovere tutte le iniziative idonee per la piena attuazione di un'equa
riforma che vada incontro ad un riconoscimento normativo e giuridico del
personale del C.F.V.A. basato su un avanzamento professionale ed una
progressione di carriera di tutta la categoria;
6) promuovere i rapporti con le altre rappresentanze di categoria dei lavoratori
e con le componenti politiche e sociali.
Art.4
Adesione:
Possono aderire al SAF,tutti gli appartenenti ai ruoli del CFVA ed altresì
iscriversi o restarvi iscritti coloro che cessano dal servizio. Per aderire al
SAF è necessario sottoscrivere apposita delega. All'atto dell'iscrizione il neo
aderente ha diritto a ricevere copia dello statuto e dei regolamenti interni.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 5
Organi del Sindacato.
L'organizzazione del SAF è la seguente:
1) CONGRESSO
2) CONSIGLIO DIRETTIVO
3) SEGRETERIA GENERALE
4) SEGRETARIO
5) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
6) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
7) COLLEGIO DEI SINDACI
8) CONSIGLIO TERRITORIALE
9) SEGRETERIA TERRITORIALE
10) SEZIONE LOCALE (Uffici centrali e periferici: Direzione, I.R.F., Stazioni e
B.L.O.N.).
CAPO III
FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SINDACALI
Art. 6
IL CONGRESSO.
Il congresso, che nomina un presidente dei lavori, è costituito dall'assemblea
degli iscritti. Vi partecipano direttamente o tramite delegati, tutti gli
iscritti in regola con i contributi associativi. Fissa l'indirizzo e le linee di
politica sindacale del SAF e degli organismi da essa dipendenti. Si pronuncia
sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie, delibera sulla misura
delle quote associative e sulle modifiche allo Statuto. Le decisioni sono prese
a maggioranza semplice, salvo quelle relative alle modifiche dello Statuto o
allo scioglimento del Sindacato per le quali necessita la maggioranza dei due
terzi degli iscritti. Si riunisce una volta all'anno. Può essere convocato in
via straordinaria per deliberazione della maggioranza assoluta del Consiglio
direttivo o a maggioranza assoluta degli iscritti. La data di convocazione è
fissata dal Consiglio direttivo e deve essere resa nota almeno quindici giorni
prima. Il Congresso può revocare tutte le cariche statutarie. In quest'ultima
ipotesi, si procederà a seguito di convocazione straordinaria del Congresso,
secondo le modalità previste dal presente articolo. La decisione è presa a
maggioranza semplice.
Art. 7
Il CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio direttivo è composto dagli eletti espressi nel rispetto del
criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza minima di un consigliere
per ogni ambito territoriale. Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo anche
una Guardia, un Sottufficiale ed un Ufficiale, espressione diretta del ruolo di
appartenenza. Stabilisce la quota proporzionale in funzione del numero degli
iscritti. Nomina nel suo seno un Presidente. Rappresenta il massimo organo
deliberante ed ha i seguenti compiti:
1) definisce gli indirizzi di massima sull'attività sindacale ed organizzativa
del SAF sulla base delle deliberazioni del Congresso;
2) delega alla Segreteria Generale poteri decisionali;
3) esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed
il bilancio preventivo presentati dalla Segreteria Generale;
4) nomina i componenti della Segreteria Generale ad eccezione del Segretario
Generale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale in seduta ordinaria
una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno i due terzi dei
suoi componenti.
Le spese di funzionamento del consiglio direttivo sono a carico del bilancio del
SAF, secondo le disposizioni da emanare con separato regolamento di cui all'art.
29 del presente statuto.
Art. 8
LA SEGRETERIA GENERALE.
E' composta dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo e dai tre
rappresentante dei ruoli del CFVA eletti nell' ambito del Consiglio direttivo.
La SEGRETERIA GENERALE è l'organo di direzione operativa del S.A.F. e assicura
il regolare quotidiano andamento del Sindacato a tutti i suoi livelli. Attua
tutte le iniziative idonee a corrispondere alle richieste di informazione e di
assistenza degli iscritti. Vigila sulla realizzazione delle deliberazioni del
Congresso e del Consiglio Direttivo e delibera su tutte le questioni che
rivestono carattere di urgenza. Nomina le commissioni e le delegazioni che
ritiene utili per questioni relative al buon funzionamento del Sindacato nel
raggiungimento delle sue finalità. Emana direttive alle strutture territoriali
sulle materie di competenza. Assume qualunque decisione interessante l'attività
del Sindacato in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Le spese di funzionamento della segreteria generale sono a carico del bilancio
del SAF, secondo le disposizioni da emanare con separato regolamento di cui
all'art. 29 del presente statuto.
Art. 9
IL SEGRETARIO GENERALE.
Il SEGRETARIO viene eletto dal Congresso. Svolge la funzione di rappresentanza
politica e legale del Sindacato, opera di mediazione e conciliazione prima
dell'intervento degli organi centrali statutari. Il segretario ha facoltà di
farsi rappresentare delegando formalmente un componente della Segreteria,
ovvero, il presidente del Consiglio direttivo.
Art.10
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo, svolge
all'interno del sindacato compiti di gestione del conto corrente e , con firma
congiunta a quella del segretario generale predispone tutti gli impegni di spesa
da sostenere per le attività sindacali. Cura la predisposizione dei rendiconti
(consuntivi e preventivi), relazionando alla segreteria generale e al consiglio
direttivo. Sotto propria responsabilità aggiorna costantemente un apposito
registro contenente i dati relativi alla iscrizione degli aderenti al SAF, ai
quali rilascerà apposita tessera numerata. Tutti gli iscritti al Sindacato
possono essere nominati Segretario Amministrativo.
Art. 11
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di giustizia statutaria e di
giurisdizione interna. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti,
tutti nominati dal Congresso. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli
iscritti ed i vari organi del Sindacato e tra tutte le organizzazioni verticali
ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede in Cagliari ed è composto
da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio. I
ricorsi al Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di un
mese dall'evento e devono essere definiti entro il termine di trenta giorni
dalla presentazione. Le pronunce del collegio arbitrale sono immediatamente
esecutive, devono essere motivate e possono essere ammesse in seconda istanza,
soltanto dal Congresso. La carica rivestita all'interno del collegio è a titolo
gratuito, con riconoscimento di un rimborso spese validamente documentato, con
relativo onere a carico della segreteria generale.
Art. 12
IL COLLEGIO DEI SINDACI.
Il collegio dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione,
verificare le entrate, la regolarità delle spese, l'esistenza e la destinazione
delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i
bilanci preventivi ed i consuntivi corredati da una relazione conclusiva. E'
composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal
Congresso. La carica rivestita all'interno del collegio è a titolo gratuito, con
riconoscimento di un rimborso spese validamente documentato, con relativo onere
a carico della segreteria generale.
Art. 13
CONSIGLIO TERRITORIALE.
Il Consiglio territoriale costituisce la struttura di base del Sindacato. E'
composta dai rappresentanti eletti in tutte le sezioni locali (Uffici centrali e
periferici del C.F.V.A.), presenti in ogni ambito ripartimentale. Il Consiglio
Territoriale nomina la Segreteria Territoriale.
Art. 14
SEGRETERIA TERRITORIALE.
Componenti della Segreteria Territoriale sono il Segretario territoriale e da
tre rappresentanti, tutti eletti tra i componenti del Consiglio territoriale.
La Segreteria territoriale ha il compito di svolgere tutte le attività di
rappresentanza, curare le pubblicazioni e la divulgazione dei documenti del
Sindacato, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti
almeno due volte all'anno, o su motivata richiesta delle sezioni locali.
Art. 15
SEZIONE LOCALE.
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